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Garage e ripostigli sono pertinenze anche se lontani da casa?

04/07/2017 – 13:37:42  – Fonte: laleggepertutti.it

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Garage e ripostigli sono pertinenze anche se lontani da casa? - Foto 1

Non è necessario un collegamento strutturale e fisico tra la pertinenza e l'abitazione: rientrano tra le pertinenze anche garage e ripostigli lontani da casa.
Si può considerare pertinenza: il garage, il ripostiglio e, in generale, qualsiasi costruzione "collegata" alla casa anche se situata non nelle immediate vicinanze. Infatti, perchè si possa ricadere nel concetto di pertinenza non è necessario un collegamento strutturale e materiale tra l'immobile e il manufatto secondario, potendo quest'ultimo trovarsi anche molto distante dall'abitazione. E'quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza. Risultato: garage, box, cantine, gabbiotti e rispostigli sono pertinenze anche se lontani da casa. La questione è assai importante anche ai fini del calcolo delle imposte sulla casa, posto che le pertinenze, benchè costituiscono a volte un vero e proprio ulteriore immobile per il loro proprietario, dotato di una propria utilità, non scontano ulteriore tassazione.

Cos'è la pertinenza?
Il nostro codice civile è molto risicato nel definire cosa si debba intendere con una «pertinenza». La norma stabilisce che sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Il codice, pur nella sua genericità, lascia intuire che la pertinenza deve essere durevole, nel senso che, pur non essendo necessaria la perpetuità e la permanenza del rapporto tra bene principale e secondario, il nesso pertinenziale non deve però essere occasionale e temporaneo.
La Suprema Corte ricorda inoltre che, per potersi parlare di «pertinenza» non è necessario che tra essa e l'immobile vi sia un collegamento fisico. Il legame tra il bene principale e la pertinenza deve essere solo di natura economico-funzionale, quindi sussiste anche a distanza, a prescindere dalla sussistenza di una connessione materiale.

Perchè è importante definire cosa sono le pertinenze?
La definizione di pertinenza è essenziale per due ordini di motivi: il primo è quello relativo all'imposizione fiscale (e di questo parleremo nel successivo punto); il secondo è quello relativo all'esatta individuazione dei beni trasferiti, insieme alla casa, con l'atto di vendita. Sicchè, nel momento in cui il rogito notarile dichiara che, insieme all'immobile, vengono cedute tutte le sue pertinenze, l'acquirente diventa intestatario anche di box, garages, ripostigli, cantine e gabbiotti collocati anche a distanza dalla casa.

Pertinenze e pagamento dell'Imu
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni sull'Imu, si considerano pertinenze solo le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, fino a massimo un'unità pertinenziale per ciascuna categoria (così ad esempio, per la stessa casa, è possibile una sola pertinenza C/2, una sola C/6 e una sola C/7, per un totale di 3 pertinenze) anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e destinate, dal proprietario dell'abitazione principale in modo durevole a suo servizio od ornamento. Anche in questo caso non rileva l'ubicazione della pertinenza.
I fabbricati che risultano eccedenti rispetto al numero massimo ammesso come assimilabile all'abitazione principale, pur rientrando nelle suddette categorie catastali, e pur qualificandosi giuridicamente come pertinenze dell'abitazione, sono soggetti ad IMU (ed eventualmente ad IRPEF).

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